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Dotazioni di sicurezza su imbarcazioni da diporto

Dotazioni di bordo obbligatorie: Novità dopo il Nuovo Decreto

Le normative sulla sicurezza in mare sono in continua evoluzione. Il nuovo decreto in vigore dal 21 ottobre 2024, ha introdotto importanti modifiche alle dotazioni di bordo obbligatorie per le imbarcazioni da diporto sia a vela che motore in ambito non commerciale.

Una ventata di novità per la nautica da diporto! Il nuovo Regolamento del Codice della Nautica, entrato in vigore lo scorso 21 ottobre, introduce una serie di misure volte a garantire una maggiore sicurezza in mare. Dopo oltre 16 anni, il Decreto del 2008 viene aggiornato e adeguato alle nuove esigenze del settore, offrendo un quadro normativo più completo e attuale.

Da un lato, si amplia l'elenco delle dotazioni obbligatorie, tenendo conto delle ultime innovazioni tecnologiche. Dall'altro, si offre ai diportisti una maggiore flessibilità nella scelta dei dispositivi, semplificando alcune procedure e, in alcuni casi, riducendo il carico di bordo.

Quando entrano in vigore le nuove dotazioni?

Il nuovo regolamento introduce una fase di transizione, con scadenze differenti per l'applicazione delle nuove disposizioni. Alcune entrano in vigore immediatamente, mentre per altre è previsto un termine di un anno. È fondamentale che tutti i diportisti si informino sulle nuove norme e si adeguino tempestivamente, al fine di evitare sanzioni amministrative. Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio le principali novità e le modalità per mettersi in regola.

Cosa cambia dal 21 ottobre 2025: un anno di tempo per adeguarsi

A partire dal 21 ottobre 2025, entreranno in vigore nuove disposizioni relative alle dotazioni di sicurezza a bordo delle unità da diporto, in attuazione del recente decreto. Di seguito, un approfondimento sulle principali novità:

  • Tabella dei segnali visivi: Tutte le imbarcazioni e i natanti che navigano entro le 12 miglia dalla costa, compresi quelli a noleggio, dovranno obbligatoriamente avere a bordo la Tabella dei Segnali Visivi Diurni e Notturni del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG).

  • Imbrago di sicurezza: Le unità a vela che navigano oltre le 12 miglia dalla costa dovranno essere dotate di imbragature di sicurezza con nastro di sicurezza omologato alle norme ISO e certificato CE. Il numero di imbragature varia in base alla distanza dalla costa: una per navigazioni entro le 12 miglia e almeno due per quelle entro le 50 miglia. Queste disposizioni si applicano anche alle unità a noleggio.

  • Luce automatica sui giubbotti di salvataggio: Tutti i giubbotti di salvataggio, sia in espanso che gonfiabili, dovranno essere dotati di una luce ad attivazione automatica, un dispositivo già presente sui modelli di fascia alta.

  • Scandaglio: Per le unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa, lo scandaglio diventa un equipaggiamento obbligatorio. Può essere elettronico o manuale, ma nel secondo caso deve consentire di misurare profondità fino a 20 metri. Per le unità a noleggio, lo scandaglio è sempre obbligatorio, indipendentemente dalla distanza dalla costa, e la profondità minima misurabile è di 25 metri.

  • Segnali sonori: I vecchi apparecchi di segnalazione sonora vengono sostituiti da un fischio e da una campana per le imbarcazioni di oltre 12 metri. Questi strumenti servono per comunicare la propria presenza in condizioni di scarsa visibilità.

Si ricorda che i diportisti hanno a disposizione un anno di tempo per adeguare le proprie imbarcazioni alle nuove disposizioni. È fondamentale rispettare queste norme per garantire la massima sicurezza in navigazione ed evitare sanzioni.

Aggiornamento delle dotazioni di sicurezza per la nautica da diporto dal 21 ottobre 2024

Oltre alle nuove dotazioni obbligatorie a partire dal 21 ottobre 2025, sono già in vigore una serie di disposizioni che interessano i diportisti.

Pallone nero: obbligo di esposizione quando la barca è all’ancora

  • In conformità al nuovo Regolamento, l'impiego del Pallone Nero, come previsto dal COLREG, diviene obbligatorio per tutte le unità di lunghezza superiore a 7 metri che si trovino all'ancora entro un miglio dalla costa. Tale dispositivo di segnalazione visiva è essenziale per la sicurezza della navigazione, in particolare in zone ad alto traffico marittimo.

Giubbotti di salvataggio: cosa cambia

  • Nuova nomenclatura: si abbandona il termine "cinture di salvataggio".

  • Durata di validità: i giubbotti devono riportare la durata stabilita dal produttore.

  • Identificazione: L'obbligo di indicare sulla etichetta del giubbotto la sigla e il numero di iscrizione dell'imbarcazione, o il relativo codice ATCN, introduce un sistema di tracciabilità che ne limita la trasferibilità tra diverse unità. Tale misura, in linea con le normative internazionali, mira a garantire una maggiore sicurezza e a facilitare le operazioni di soccorso in caso di emergenza..

  • Obbligo di utilizzo di notte durante la navigazione in solitario.

  • Obbligatori per chi naviga su derive a vela, indipendentemente dalla distanza dalla costa.

  • Luce ad attivazione automatica, obbligatoria su tutti i giubbotti di salvataggio.

Zattera salvataggio: si o no?

Il nuovo regolamento, come abbiamo visto, offre ai diportisti una maggiore flessibilità nella scelta dei dispositivi di sicurezza a bordo, in base alla distanza dalla costa e ad alcuni requisiti specifici.

Per quanto riguarda la zattera di salvataggio, le opzioni variano in base alla distanza dalla costa:

  • Oltre le 12 miglia (entro zona SAR): Le imbarcazioni dotate di un dispositivo di geolocalizzazione (come un EPIRB o un telefono satellitare con funzione di chiamata di emergenza) possono optare per la zattera costiera, più leggera e compatta rispetto alla zattera oceanica, offrendo così un vantaggio in termini di ingombro e peso a bordo.

  • Entro le 12 miglia: In questa fascia, è possibile sostituire la zattera costiera con un battello pneumatico (tender), purché rispetti determinati requisiti:

    • Marcatura CE: Deve essere conforme alla normativa europea (poiché la marcatura CE è prevista dai 2,5 metri di lunghezza, sono da ritenersi conseguentemente esclusi tutti i battelli pneumatici di lunghezza inferiore).

    • Normativa UNI EN ISO 6185: Deve soddisfare gli standard di sicurezza internazionali per i battelli pneumatici.

    • Omologazione: Deve essere omologato per trasportare tutte le persone a bordo dell'imbarcazione.

    • Dotazioni: Deve essere dotato di una scala per risalire, del kit di sopravvivenza previsto per la zattera costiera e di un estintore aggiuntivo.

    • Pronto all'uso: Deve essere gonfio, posizionato sul ponte e pronto per essere varato rapidamente in caso di emergenza.

Gommoni entro le 12 miglia

I proprietari di gommoni, compresi quelli a carena rigida, beneficiano di una deroga all'obbligo di imbarcare una zattera costiera quando navigano entro le 12 miglia dalla costa. Tuttavia, per poter usufruire di questa esenzione, è necessario rispettare alcuni requisiti specifici:

  • Kit di sopravvivenza: A bordo deve essere presente un kit di sopravvivenza completo, analogo a quello previsto per le zattere costiere entro le 12 miglia. Questo kit include solitamente un soffietto di gonfiaggio, un coltello, una torcia, un kit di riparazione, pagaie, spugne, un fischietto e un contenitore d'acqua.

  • Estintore aggiuntivo: Oltre agli estintori obbligatori per legge, è necessario avere a bordo un estintore aggiuntivo, specificamente previsto per i gommoni che non imbarcano la zattera costiera.

  • Marcatura CE: Il gommone deve essere dotato della marcatura CE, che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti a livello europeo.

  • Norme UNI EN ISO 6185: Il gommone deve rispettare le specifiche tecniche previste dalle norme UNI EN ISO 6185, parti 3 e 4, relative ai battelli pneumatici.

Kit segnali soccorso: semplificazioni

Una delle novità più interessanti introdotte dal nuovo regolamento è la possibilità di sostituire i fuochi a mano con torce a LED conformi alle norme SOLAS Med e IMO. Questa soluzione, oltre a essere meno pericolosa, è più ecologica e facile da utilizzare. Tuttavia, al momento non sono ancora disponibili sul mercato italiano.

Vediamo nello specifico:

  • Kit entro 3 miglia: 2 razzi rossi, 1 razzo paracadute rosso, 1 fumogeno rosso

  • Kit entro 50 miglia: 3 razzi rossi, 1 razzo paracadute rosso, 2 fumogeni rossi, 1 luce a LED SOS

  • Kit senza limiti: 4 razzi rossi, 2 razzi paracadute rossi, 2 fumogeni rossi, 1 luce a LED SOS

Altre novità riguardanti le dotazioni di sicurezza

  • EPIRB e bussola: L'EPIRB può ora essere sostituito da un telefono satellitare con funzione di emergenza. La bussola magnetica può essere sostituita da una bussola elettronica. L'aggiornamento delle tabelle delle deviazioni della bussola è ora richiesto solo in caso di modifiche strutturali che influenzano il campo magnetico a bordo.

  • Dotazioni raccomandate: introdotte una serie di dotazioni raccomandate, come una seconda ancora, un sistema di recupero uomo a mare e un VHF aggiuntivo, per garantire una maggiore sicurezza in navigazione, soprattutto per le lunghe distanze.

Dotazioni raccomandate

  • Cima idonea per il traino dell’unità, almeno 4 cime di ormeggio

  • Seconda ancora per la navigazione senza limite dalla costa

  • Salvagente anulare aggiuntivo o sistema galleggiante di recupero “uomo a mare” e tabella di stivaggio dell’equipaggiamento di sicurezza, per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa

  • Sistema di allarme e/o localizzazione dell'uomo in mare per la navigazione oltre 12 miglia

  • Bussola magnetica aggiuntiva (se a bordo c’è una bussola elettronica) e VHF aggiuntivo, anche portatile, per la navigazione senza limiti,

  • Per le unità A VELA: antenna VHF di riserva, cesoie, banzigo per albero, set per riparazione vele e ancora galleggiante, per la navigazione oltre le 50 miglia dalla costa.

Come si è visto il nuovo decreto introduce significative novità per le dotazioni di bordo, rendendo la navigazione più sicura e conforme alle normative internazionali. È fondamentale aggiornare l'equipaggiamento a bordo per garantire la piena conformità alle nuove disposizioni sia che si tratti di una navigazione per puro piacere, sia che si debba affrontare un trasferimento di barca.

Di seguito è presente una tabella che riassume tutte le dotazioni di sicurezza per la imbarcazioni da diporto.

TABELLA DOTAZIONI SICUREZZA OBBLIGATORIE SU IMBARCAZIONI DA DIPORTO


Autore

Da anni, in qualità di skipper professionista, ho avuto il privilegio di solcare le onde di ogni dove. In questo blog, ho la volontà di condividere la mia conoscenza ma sopratutto la mia esperienza a chiunque intenda andare per mare. Troverete suggerimenti pratici, storie di mare e approfondimenti tecnici per diventare navigatori sempre più consapevoli e preparati."